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Il 26 Maggio 2025 è stato reso disponibile il sito dell’Arbitro Assicurativo (AAS) https://www.arbitroassicurativo.org/ in recepimento del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 215/2024 tramite il provvedimento n. 106122 del 23.05.2025 di IVASS.


Cos’è l’Arbitro Assicurativo (AAS) ?
E’ un Organismo a cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che sorgono con le compagnie e con gli intermediari assicurativi.

Quando ci si può rivolgere all’AAS ?
Quando si ha una controversia che riguarda un contratto di assicurazione (purché concluso) e se è già stato presentato un reclamo alla compagnia o all’intermediario assicurativo senza aver avuto una risposta soddisfacente o se non si ha avuto risposta entro 45 giorni.
Il ricorso deve essere presentato entro 12 mesi dalla data  in cui è stato inviato il reclamo alla compagnia o all’intermediario.
Il ricorso può essere presentato esclusivamente online tramite l’apposito portale e con il preventivo versamento di un contributo di 20€ a carico del richiedente.

 

Il portale https://www.arbitroassicurativo.org è attivo ma non ancora operativo.



 

Trasparenza dell’AAS
Al momento non è stato indicato come l’intermediario dovrà comunicare al contraente la possibilità di rivolgersi all’AAS.

La gestione del ricorso da parte dell’intermediario
L’intermediario fornirà, su richiesta dell’AAS, la relativa documentazione (contro-deduzioni) entro 40 giorni e, successivamente, secondo le tempistiche dell’AAS.
L’AAS ha 90 giorni di tempo per comunicare alle controparti l’esito.

La gestione dell’esito del ricorso da parte dell’intermediario
Se l’AAS accoglie il ricorso dando torto all’intermediario, quest’ultimo dovrà pagare 100€ all’AAS e 20€ al contraente come contributo spese procedurali.
In caso di accoglimento del ricorso, l’intermediario avrà 30 giorni di tempo, dalla ricezione del provvedimento, per:

– eseguire le disposizioni dell’AAS

nei successivi 5 giorni dovrà trasmettere all’AAS la documentazione che dimostri l’adempimento.

– non eseguire le diposizioni dell’AAS

dovrà pubblicare la notizia sul proprio sito internet per i successivi 6 mesi, dandone comunicazione all’AAS entro 30 giorni dalla pubblicazione; in mancanza del sito internet andrà esposta la notizia nei locali; la notizia sarà pubblicata anche sul sito dell’AAS per 5 anni.

Il contenuto della notizia non è stato ancora normato.


Il contraente, se ancora non soddisfatto, potrà far valere i propri diritti rivolgendosi all’Autorità Giudiziaria.
Ulteriori informazioni o dettagli sono disponibili nel sito www.arbitroassicurativo.org