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CAOS INCENTIVI: il coraggio delle scelte

Il 31 marzo 2022 è entrato in vigore l’art. 68-sexies del Regolamento IVASS 40/18, che prevede l’ammissibilità degli incentivi solo se giustificati da un servizio aggiuntivo.

In caso di consulenza obbligatoria, inoltre, l’art. 68-duodecies del citato regolamento prevede che, in sintesi, l’ammissibilità degli incentivi avviene solo se accompagnata da una valutazione periodica dell’adeguatezza.

Nonostante il Provvedimento IVASS 97/20 abbia dato 18 mesi di tempo per adeguarsi, come al solito, alcune Compagnie sono arrivate all’ultimo a proporre le soluzioni, altre con due mesi in ritardo, altre non sono ancora arrivate nemmeno. Tutte con un unico risultato: la colpa o i costi sono a carico dell’agenzia!!!

Le provvigioni di gestione ricorrente (o management fee) che vengono erogate all’agenzia nella distribuzione di prodotti assicurativi di investimento IBIP NON rientrano tra gli incentivi che sono soggetti a tali obblighi, in accordo al comma 3 dell’art. 68-sexies del Regolamento IVASS 40/18, dato che consentono lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa o sono necessari a tale fine e non possono, per loro natura, entrare in conflitto con il dovere dell’intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti.

Le provvigioni di gestione ricorrente contrattualizzate con gli intermediari assicurativi, per il loro stesso ammontare, non paragonabile a quello degli intermediari finanziari, non possono essere escluse dalle casistiche residuali, venendo meno qualunque forma di compenso in caso di eliminazione.
Non si ritiene quindi applicabile la FAQ predisposta dall’IVASS.

L’effettuazione della valutazione periodica dell’adeguatezza costituisce attività fondamentale e critica, anche a livello operativo, tipica dei promotori finanziari, con assunzione di responsabilità da parte dell’intermediario sull’andamento dell’investimento. Qualora non effettuata correttamente, l’intermediario potrebbe essere chiamato a rispondere dell’eventuale perdita finanziaria sostenuta dal contraente.

L’assunzione di tale rischio professionale, oltre che il notevole incremento operativo, deve essere quindi accompagnato da una revisione delle provvigioni riconosciute e la messa a disposizione di supporti informatici adeguati, di proprietà della compagnia, in grado di effettuare ed inviare la valutazione automaticamente sulla base di un profilo finanziario gestito direttamente dal contraente stesso on-line, con intervento dell’agente solo in caso di modifica delle informazioni contenute nel profilo stesso.

QUINDI LE ALTERNATIVE SONO DUE:

Se le provvigioni rimangono quelle attuali, tali obblighi non sono applicabili.

Se le compagnie vogliono applicare tali obblighi, vanno adeguate le provvigioni.