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Il Provvedimento IVASS n.111 del 13 luglio 2021 reca le disposizioni in merito ai criteri e le metodologie da utilizzare per individuare e valutare il proprio rischio di riciclaggio. Stabilisce, inoltre, i criteri e l’organizzazione che i soggetti devono applicare nella funzione di antiriciclaggio e di revisione interna e della nomina dei responsabili.

Il principio cardine di questo Provvedimento IVASS è quello che caratterizza tutta la materia di antiriciclaggio: l’approccio basato sul rischio.

Secondo il provvedimento, gli agenti e broker assicurativi istituiscono la funzione antiriciclaggio qualora ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • numero di dipendenti o collaboratori iscritti – alla fine di ciascun anno solare – nella sezione E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi uguale o superiore a trenta;
  • distribuzione di prodotti assicurativi in relazione ai quali il volume di premi lordi contabilizzati dalle imprese – comunicato da queste ultime all’IVASS e agli stessi intermediari – sia superiore a € 15 milioni.

Ai sensi del Provvedimento gli agenti e i broker assicurativi istituiscono la funzione di revisione interna qualora siano costituiti in forma di società e ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • numero di dipendenti o collaboratori iscritti – alla fine di ciascun anno solare – nella sezione E del Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi complessivamente pari o superiore a 100;
  •  distribuzione di prodotti assicurativi in relazione ai quali il volume di premi lordi contabilizzati dalle imprese – comunicato da queste ultime all’IVASS e agli stessi intermediari – sia superiore a € 20 milioni.